domenica 2 dicembre 2012

REDDITOMETRO

No all’accertamento sintetico per acquisti coi soldi di mamma e papà
Con il giro di vite introdotto dal Governo Monti per combattere ad ogni costo l’evasione fiscale, parole come “spesometro” e “redditometro” suonano sempre più minacciose. E sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17805/2012, ha fornito una precisazione sul ruolo che gli acquisti fatti dai genitori hanno sulle dichiarazioni d’imposta dei figli. In particolare, se si riesce a provare che ha avuto luogo una “donazione indiretta”, l’accertamento sintetico induttivo del reddito può essere contestato. Vediamo meglio di costa si tratta.

L’articolo 38 del d.P.R. n. 600/1973, intitolato “Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche”, è la norma che originariamente ha introdotto lo strumento del redditometro assegnando appunto all’ufficio delle imposte il potere di “correggere” le dichiarazioni presentate dai contribuenti qualora il reddito complessivamente indicato appaia inferiore a quello effettivo. Tale inesattezza o falsità del documento viene desunta mettendo a confronto dichiarazioni di anni precenti e viene essenzialmente fondata su delle presunzioni semplici. Presunzioni che, ovviamente, ammettono la prova contraria. Sulla base dunque di elementi e circostanze di fatto e di indici fissati a priori, l’Agenzia delle entrate calcola sinteticamente il presunto reddito netto della persona fisica al fine di richiedere poi alla stessa di giustificare un eventuale scostamento che sia superiore ad una certa soglia. In poche parole, quindi, attraverso lo spesometro il reddito viene determinato in via induttiva tenendo conto delle spese per incrementi patrimoniali effettuate dal contribuente.

E torniamo al caso trattato dalla sentenza che, nello specifico, riguardava l’acquisto di un fabbricato effettuato dai genitori in favore del figlio. In questo caso, la dimostrazione che la compravendita è stata possibile grazie ai fondi di mamma e papà è valida come prova contraria per confutare l’accertamento induttivo del reddito. Siccome infatti la fonte di denaro è in un certo senso “esterna”, l’immobile non può essere preso in considerazione quale indice della capacità contributiva del figlio. In un’altra occasione, la Cassazione si era pronunciata in materia (sentenza n. 20638/2005) affermando che “nell’ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intenda in tal modo beneficiare, si configura la donazione indiretta dell’immobile e non del denano impiegato per l’acquisto”. In conclusione, quindi, l’avviso di accertamento induttivo può essere contestato.

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