sabato 20 ottobre 2012

VIOLAZIONE TRIBUTARIA

Imprenditori costretti a fare attenzione all'affidabilità dei soggetti con i quali intrattengono rapporti pena il rischio di trovarsi coinvolti in reati tributari. E questo a prescindere dalle recentissime norme (legge 134/2012) sulla responsabilità solidale in forza delle quali l'appaltatore-committente deve pagare le ritenute sui compensi dei lavoratori e l'Iva che il subappaltatore non avesse pagato.

Una situazione che si sta verificando in centinaia di casi e che può essere ben esemplificata da quel che sta succedendo a una ditta veronese che opera nel settore dei serramenti. In pratica, l'impresa si è vista arrivare un accertamento dalle Entrate per aver illecitamente detratto l'Iva regolarmente esposta nelle fatture inviate dal committente al prestatore di servizi.

La vicenda è complessa - ma frequente - e merita una breve ricostruzione. In pratica, la ditta di serramenti si è rivolta a una coop di produzione e lavoro per la somministrazione di manodopera. In primo luogo Carabinieri, ispettorato del lavoro ed Entrate hanno verificato l'illecita somministrazione di manodopera da parte della coop (che tale non era nella realtà e non avrebbe esercitato alcun potere direttivo) in violazione dell'articolo 18 della legge Biagi contestando anche all'azienda committente un impreciso inquadramento contrattuale.

Di conseguenza è stato rideterminato il valore della produzione per l'indeducibilità dei componenti negativi, rappresentati dai costi sostenuti nei confronti della coop. Infatti, per la determinazione del valore della produzione ai fini Irap, essendo tali costi riferibili, di fatto, non a prestazioni di servizi bensì a remunerazione per lavoro dipendente, in nessun caso possono rilevare nel campo dell'imposta in questione.

Ma oltre a questo aspetto (peraltro contestato dall'azienda) quel che più rileva è il passo ulteriore, vale a dire l'accusa di indebita detrazione Iva; e questo in ragione del fatto che l'Iva portata in detrazione dal committente (e regolarmente esposta in fattura) in realtà non è stata mai versata dall'appaltante (la coop di servizi). A questo punto l'avviso di accertamento accusa l'impresa di serramenti di aver partecipato a una «frode tributaria» ottenendo «indiscutibili vantaggi competitivi».

Una posizione, quella del committente (a prescindere dal caso veronese), che si fa complessa e che attualmente investe anche soggetti che sono venuti in rapporto con fantomatiche coop di grosse dimensioni, che hanno dato origine a "frodi" sull'Iva ben più rilevanti di quella citata (poche decine di migliaia di euro).

Di fatto l'imprenditore viene accusato di aver frodato il Fisco o per essere in combutta con il prestatore sleale o semplicemente per il fatto che "non poteva ignorare" la natura truffaldina del soggetto cui aveva affidato il lavoro. Una situazione a cui si cercato di dare risposta concreta con la legge 134/2012 e poi con la circolare n. 40/E del l'agenzia delle Entrate sull'articolo 13-ter della stessa legge sulla responsabilità solidale del l'appaltatore.

Che dall'11 ottobre 2012 risponde dei mancati versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal subappaltatore. Le cartelle di cui si scrive ora fanno invece riferimento ad accertamenti del 2007 con la conseguenza di trattare, di fatto, con i principi contenuti nella legge 134 una casistica che si è realizzata oltre cinque anni prima. Utilizzando non un illecito tipizzato, quale si configura in base alla legge 134, ma la generica figura della frode fiscale.

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