Imprenditori costretti a fare attenzione all'affidabilità dei
soggetti con i quali intrattengono rapporti pena il rischio di trovarsi
coinvolti in reati tributari. E questo a prescindere dalle recentissime
norme (legge 134/2012) sulla responsabilità solidale in forza delle
quali l'appaltatore-committente deve pagare le ritenute sui compensi dei
lavoratori e l'Iva che il subappaltatore non avesse pagato.
Una situazione che si sta verificando in centinaia di casi e che può
essere ben esemplificata da quel che sta succedendo a una ditta veronese
che opera nel settore dei serramenti. In pratica, l'impresa si è vista
arrivare un accertamento dalle Entrate per aver illecitamente detratto
l'Iva regolarmente esposta nelle fatture inviate dal committente al
prestatore di servizi.
La vicenda è complessa - ma frequente - e merita una breve ricostruzione. In pratica, la ditta di serramenti si è rivolta a una coop di produzione e lavoro per la somministrazione di manodopera. In primo luogo Carabinieri, ispettorato del lavoro ed Entrate hanno verificato l'illecita somministrazione di manodopera da parte della coop (che tale non era nella realtà e non avrebbe esercitato alcun potere direttivo) in violazione dell'articolo 18 della legge Biagi contestando anche all'azienda committente un impreciso inquadramento contrattuale.
Di conseguenza è stato rideterminato il valore della produzione per
l'indeducibilità dei componenti negativi, rappresentati dai costi
sostenuti nei confronti della coop. Infatti, per la determinazione del
valore della produzione ai fini Irap, essendo tali costi riferibili, di
fatto, non a prestazioni di servizi bensì a remunerazione per lavoro
dipendente, in nessun caso possono rilevare nel campo dell'imposta in
questione.
Ma oltre a questo aspetto (peraltro contestato dall'azienda) quel che più rileva è il passo ulteriore, vale a dire l'accusa di indebita detrazione Iva; e questo in ragione del fatto che l'Iva portata in detrazione dal committente (e regolarmente esposta in fattura) in realtà non è stata mai versata dall'appaltante (la coop di servizi). A questo punto l'avviso di accertamento accusa l'impresa di serramenti di aver partecipato a una «frode tributaria» ottenendo «indiscutibili vantaggi competitivi».
Una posizione, quella del committente (a prescindere dal caso
veronese), che si fa complessa e che attualmente investe anche soggetti
che sono venuti in rapporto con fantomatiche coop di grosse dimensioni,
che hanno dato origine a "frodi" sull'Iva ben più rilevanti di quella
citata (poche decine di migliaia di euro).
Di fatto l'imprenditore viene accusato di aver frodato il Fisco o per essere in combutta con il prestatore sleale o semplicemente per il fatto che "non poteva ignorare" la natura truffaldina del soggetto cui aveva affidato il lavoro. Una situazione a cui si cercato di dare risposta concreta con la legge 134/2012 e poi con la circolare n. 40/E del l'agenzia delle Entrate sull'articolo 13-ter della stessa legge sulla responsabilità solidale del l'appaltatore.
Che dall'11 ottobre 2012 risponde dei mancati versamenti delle
ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'Iva dovuta dal
subappaltatore. Le cartelle di cui si scrive ora fanno invece
riferimento ad accertamenti del 2007 con la conseguenza di trattare, di
fatto, con i principi contenuti nella legge 134 una casistica che si è
realizzata oltre cinque anni prima. Utilizzando non un illecito
tipizzato, quale si configura in base alla legge 134, ma la generica
figura della frode fiscale.
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