sabato 17 novembre 2012

SOCIETA SRL AD 1 EURO

In crescita le società under35 nonostante in nodi interpretativi
L’inizio non era stato quello dei più promettenti: continui stravolgimenti della disciplina iniziale, ritardi nell’emanazione dei regolamenti attuativi, problemi interpretativi e difficoltà pratiche. Nonostante tutto ciò, a partire dalla sua introduzione definitiva avvenuta lo scorso agosto, le c.d. “S.r.l. a 1 euro” previste dall’art. 2463-bis del Codice Civile stanno piano piano prendendo piede nello scenario imprenditoriale.

In circa due mesi, infatti, sono state costituite almeno 1.500 società a responsabilità limitata semplificata, di cui almeno trenta a Milano nel solo mese di settembre. In linea di massima, nella maggior parte dei casi, i neoimprenditori sono giovani sotto i 35 anni (considerato che questa forma societaria può essere avviata anche da chi ha un’età superiore, senza ovviamente i previsti benefici) e l’attività svolta attraverso la S.r.l.s. si discosta dall’impiego principale in cui il fondatore era precedentemente occupato.

L’assenza di alcuni costi standard come quelli notarili e la presenza di agevolazioni fiscali, hanno dunque incentivato l’intraprendenza dei giovani anche se, rispetto ad altri Paesi europei, la S.r.l. a 1 euro nostrana presenta ancora delle restrizioni e delle criticità che per certi versi la rendono poco appetibile.

Bisogna inoltre aggiungere che, con l’applicazione della normativa di riferimento, emergono di volta in volta delle problematiche interpretative. Una di queste riguarda il modello standard di atto costitutivo della società prefissato con decreto ministeriale al quale occorre attenersi per poter avviare l’attività. Se il Consiglio nazionale notarile ha deciso di adeguarsi minuziosamente  al contenuto di detto modello, infatti, il Consiglio notarile di Milano ha invece manifestato un orientamento diverso volto alla possibilità di integrare tale documento con dati ulteriori come indirizzo della sede e data di chiusura del primo esercizio. Il dubbio, cioè, consiste nell’opportunità o meno di inserire altre clausole nell’atto costitutivo unificato stabilito dalla legge.

Al riguardo è intervenuta l’Associazione italiana fra le Società Italiane per Azioni (Assonime) che, attraverso una nota, ha espresso il suo parere favorevole verso la possibilità di introdurre nuove clausole statutarie rispettando, tuttavia, sia lo scopo stesso della S.r.l. semplificata che le disposizioni contenute nel modello standard.

F o n t e : libero.it