Cosa succede si non si stipula l'assicurazione per un'automobile (RC AUTO) ? Guidare senza RC Auto comporta diversi rischi...: una sanzione di 798 euro e la confisca immediata del veicolo:
ecco cosa si rischia a non rinnovare per tempo l’assicurazione della
propria vettura. L’art. 198 del Codice della Strada si è infatti
inasprito e rende più severe le regole per la rc auto in scadenza.
Circolare dunque con un mezzo su cui è esposto un tagliando di vecchia
data (e per vecchia s’intende anche solo di un giorno) diventa una
prassi fortemente sconsigliata, dal momento che dal 1° gennaio 2013 non sarà più vigente il periodo di tolleranza di 15 giorni, previsto dal Codice Civile sulle polizze di durata poliennale, entro cui era possibile effettuare il rinnovo della rc.
Abbiamo già visto infatti cosa sta per accadere: le compagnie assicurative avranno l’obbligo di comunicare ai clienti la perdita di efficacia di tutte le clausole di tacito rinnovo. Un’operazione trasparenza che serve innanzitutto a rendere chiaro al cliente finale il prospetto dei costi relativi all’assicurazione di un’automobile.
In realtà questa normativa, introdotta come art. 170-bis del già esistente decreto legislativo 209/2005, vale anche per i natanti (barche, navi, scafi, ecc) ed è contenuto nel dl Crescita 179/2012,
che chiarisce un altro punto fondamentale, ovvero: la normativa è
valida anche sulle assicurazioni stipulate prima del 1/1/2013? ebbene
si. Dopo tale data, le clausole contrattuali che prevedono il tacito rinnovo diventano nulle, e la durata dei contratti stessi non potrà più essere superiore a un anno; le compagnie assicurative avranno inoltre l’obbligo di comunicare per iscritto l’annullamento di suddette clausole ai clienti con un contratto in essere.
Le forze di Polizia si sono fin da subito mostrate soddisfatte di questa riforma, poiché esemplifica non di poco il processo legato ai controlli delle scadenze assicurative
dei mezzi di trasporto. Sul sito dell’Asaps infatti (Associazione
Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale) è stata data subito notizia
delle novità normative.
Da non
dimenticare che questo è un nuovo tassello di un mosaico ben più ampio,
che in passato ha visto la nascita di norme come quella contenuta nella legge di Stabilità 183/2011, che consente l’utilizzo delle immagini prodotte da tutor, autovelox, telelaser e strumenti affini per verificare la validità della copertura assicurativa dei veicoli “fotografati”. C’è inoltre la legge 27/2012 (in origine dl Liberalizzazioni 1/2012) che chiarisce gli aspetti fondamentali del passaggio dal tagliando assicurativo cartaceo a quello elettronico.
F o n t e : 6sicuro.it