È' illegittima la verifica fiscale protrattasi per oltre trenta giorni
presso l’azienda poiché in contrasto con lo Statuto dei diritti del
contribuente.
A seguire la linea già percorsa da altre numerose sentenze è stata
questa volta la Commissione Tributaria Regionale di Napoli (Sent. CTR di
Napoli n.463/12/12), secondo la quale i verificatori – Agenzia delle
Entrate e/o Guardia di Finanza – devono rispettare rigorosamente quanto
stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente (articolo 12 della
Legge n.212/2000) poiché se fosse possibile qualunque indagine “verrebbero ad essere vanificate tutte le altre condizioni che, con lo Statuto, sono state poste a tutela del contribuente…con conseguente inutilizzabilità degli elementi di prova raccolti”.
Inoltre, sempre secondo i giudici di Napoli “anche se si volesse
superare la questione afferente l’allargamento dell’attività di verifica
autorizzata solo per un controllo in tema di IVA comunitaria (i
verificatori infatti erano partiti da una verifica sull’Iva per poi
allargare lo spettro delle indagini senza motivi particolari), non può essere certamente banalizzata, come fa l’Ufficio, tutta l’attività accertativa che
sembra sostanziarsi sull’acquisizione di prove e procedure affette da
vizi che, conseguentemente, vanno ad incidere sulla liceità del loro
utilizzo”.
I giudici, infine, chiariscono che il rigoroso rispetto della normativa sopra citata deriva dal fatto che “le
disposizioni dello Statuto…+sono state emanate in attuazione degli
articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e quindi costituiscono
principi generali dell’ordinamento tributario…”.
Ne deriva, pertanto, l’estrema importanza dello Statuto dei diritti del
contribuente che deve essere rispettato in tutte le fasi del
procedimento tributario (quindi anche nella fase successiva
all’accertamento, ossia della riscossione) e da tutti i soggetti
coinvolti, compreso il concessionario della riscossione che deve, come
l’Agenzia delle Entrate, emettere atti nel rispetto dei principi di
trasparenza e adeguata motivazione .
In merito, è bene ricordare una recente sentenza della Commissione
Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.177/22/11
liberamente visibile su www.studiolegalesances.it
– Sez. Documenti), la quale, allineandosi ad altre precedenti sentenze
(si ricorda ad esempio la sentenza CTR Puglia n.85/09/11), dichiara
la palese illegittimità di quegli atti tributari privi dei requisiti
minimi di trasparenza volti a far comprendere la natura della pretesa e
l’operato dell’Ufficio e dunque in palese contrasto con lo Statuto dei
diritti del contribuente.
Alla luce di quanto illustrato, pertanto, si invita ogni contribuente a
leggere attentamente la normativa dello Statuto, al fine di comprendere
i propri diritti anche se spesso vengono violati con disinvoltura non
solo dagli uffici e dal concessionario della riscossione ma addirittura
dal Legislatore.
F o n t e : libero.it